La Legge 68/99
L’articolo 1 della Legge 68 del 1999 recita: “La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.
Dal 1999 ad oggi, questa legge ha visto diverse modifiche, tutte volte a incrementare gli strumenti di tutela per i lavoratori con disabilità e per le fasce deboli.
Ma cominciamo dal principio: quali sono le persone che rientrano nelle categorie protette, per le quali vige l’obbligo di assunzione da parte delle aziende?
- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivi, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
- persone invalide del lavoro con un grado di menomazione superiore al 33%
- persone non vedenti e/o sordomute
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o invalidi per servizio
- art. 18 – vedove, orfani, profughi, etc
In cosa consiste nello specifico l’obbligo di assunzione da parte delle aziende?
Proprio l’art. 1 della Legge 68/99 introduce il termine quota di riserva, per indicare quante persone con disabilità ogni azienda deve avere in forza nel proprio organico. La quota di riserva viene calcolata nelle aziende con più di 15 dipendenti nella seguente misura:
- un lavoratore per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti (obbligo da assolvere solo in caso di nuove assunzioni)
- due lavoratori nelle aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti
- 7% dei lavoratori occupati nel caso di imprese con più di 50 dipendenti
Oltre all’obbligo di assumere persone con disabilità, vige anche l’obbligo – per le aziende da 51 a 150 dipendenti – di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette non disabili (Art. 18 Legge 68/99) nella misura dell’1% dei lavoratori occupati.
Le categorie protette non disabili, quindi riferite all’Art. 18 della Legge 68/99, sono vedove, orfani (del lavoro, per servizio, di guerra) e profughi.
La Legge 104/92
La legge 104 del 1992 definisce e regola le questioni legate all’integrazione sociale, all’assistenza e ai diritti delle persone con disabilità.
La disabilità, secondo quanto previsto ed espressamente enunciato dalla Legge 104, ha livelli di gravità differenti e tutti i significativi benefici riconosciuti ai portatori di handicap e/o a i congiunti conviventi che prestino loro assistenza presuppongono la condizione di “portatore di handicap in situazione di gravità” (art.3, comma 3, L.104/1992).
Per ottenere il riconoscimento dell’handicap e poter così avere i benefici e le tutele previste dalla Legge 104/92, è necessario presentare domanda all’INPS corredata dalla dichiarazione/certificato rilasciato dal proprio medico/ASL.
Nel verbale deve essere espressamente scritto “Persona con handicap con connotazione di gravità art. 3 comma 3, Legge 104/92 – benefici fiscali ed agevolazioni”.
Qualora venisse riportato “Persona con handicap (art. 3 comma 3, Legge 104/92) non è possibile accedere ai benefici fiscali e alle agevolazioni ad essa connessi, proprio perché non è stata riconosciuta la connotazione di gravità.
Benefici e agevolazioni in materia fiscale - Legge 104, art. 3 comma 3
Dopo aver approcciato il tema benefici e agevolazioni in materia di lavoro, oggi parliamo più nello specifico dei benefici ed agevolazioni in materia fiscale disciplinati sempre dalla Legge 104/92, art. 3 comma 3.
Detrazione Irpef familiari a carico
Rispetto alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità grave, esistono regole specifiche in merito alla detrazione Irpef per i familiari a carico ai quali è stato riconosciuto il diritto alla Legge 104.
Riportiamo di seguito gli importi della detrazione per figli a carico:
- 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati
- 220 euro per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni
- 350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni
- 620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni
- Aumento di un importo pari a 220 euro per ogni figlio con disabilità
Per i contribuenti con più di 3 figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo
Il tema è molto complesso, infatti questi importi sono riferiti a famiglie con 1 o 2 figli a carico. Nel caso in cui la famiglia sia più numerosa, cambiano anche gli importi.
Agevolazione IVA e IRPEF per acquisto sussidi tecnici e informatici
Le persone con disabilità grave hanno diritto all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici, cioè tutti gli strumenti utili per la riabilitazione o per la comunicazione e la scrittura (ad es. computer, smartphone e tutti gli strumenti che hanno finalità di integrazione e comunicazione).
Per richiedere questo tipo di agevolazione è necessario farsi rilasciare un apposito certificato al proprio medico di base.
Queste spese possono anche essere detratte nella dichiarazione dei redditi: si ha pertanto diritto ad un rimborso d’imposta pari al 19% della spesa sostenuta fino a 2.840 euro.
L’agevolazione può essere richiesta anche dai familiari che hanno fiscalmente a carico la persona con disabilità.
Bonus ristrutturazione per rimozione barriere architettoniche
Anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per le persone con disabilità gravi e loro familiari viene riconosciuto un bonus per le ristrutturazioni: la detrazione IRPEF del 50% fino a 96.000 euro di spesa da richiedere con la dichiarazione dei redditi.
Per questo tipo di lavori è prevista l’applicazione dell’IVA al 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.
Spese detraibili e deducibili
Tra le spese detraibili e deducibili, vi è l’acquisto dell’auto destinata alla persona con disabilità – sia per il trasporto sia per la guida. La spesa è detraibile al 19% ed è prevista l’esenzione dal bollo auto e dal pagamento delle tasse di trascrizione – IPT.
È inoltre riconosciuto il diritto di portare in deduzione fiscale le spese sostenute per l’assistenza specifica. L’agevolazione è riconosciuta anche ai familiari con persone con disabilità a carico.
Le agevolazioni si estendono anche alle spese sostenute per l’assistenza domestica e personale (badanti e colf).
Assistenza sanitaria
Per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi è prevista l’erogazione – a carico del Servizio Sanitario Nazionale – di protesi, ortesi ed ausili correlate al tipo di disabilità accertata. Le protesi, le ortesi e gli ausili ammessi all’erogazione sono quelli elencati in un’apposita norma, e quelle ad essi riconducibili. Vengono erogate solo dietro specifica prescrizione medica.
Può capitare che per specifiche protesi, ortesi ed asili il SSN non copra per intero l’importo del prodotto stesso; in questo caso ci sarà una differenza da aggiungere a carico del soggetto stesso che ne fa richiesta.
Esenzione Ticket
Le modalità di esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle singole Regioni. Ricordiamo che le esenzioni dai ticket possono essere: per età, reddito, farmaci correlati a particolari patologie o per invalidità. In quest’ultimo caso, solitamente, le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità.